Con l’entrata in vigore della circolare 133/2017, emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il primo luglio 2017, sono state introdotte alcune misure definitive relative alla procedura di determinazione della Massa Lorda Verificata VGM ai sensi della normativa Solas Safety of Life at Sea.
Lo Shipping Document non è più considerato un documento di trasporto ma diventa una dichiarazione vincolante per lo Shipper che deve contenere la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (SOLAS), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali”
La dichiarazione dovrà, inoltre, riportare i seguenti punti:
- Massa lorda verificata VGM in kg
- Nome dello shipper
- Nome della persona autorizzata (eventuale)
- Numero contenitore
- Data e luogo
- Firma digitale o autografa (stampatello) dello shipper o della persona autorizzata
- Tempi di presentazione
- Comunicazione inderogabilmente entro la data e ora espressamente fissata dalla nave (chiusura nave) designata per l’imbarco
- Metodo usato per la pesatura
- Metodo 1: matricola della pesa
- Telefono o indirizzo mail persona autorizzata (eventuale)
Per quanto riguarda gli strumenti di pesatura, dal 1° luglio potranno essere utilizzati per la determinazione del VGM Solo strumenti regolari di pesatura in possesso di relativa omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi delle seguenti normative:
- Dl 29/12/1992 n° 517
- Dl 02/02/2007 n° 22
- Rd 12/06/1902 n° 226 «Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare»
È rimasto in vigore il solo range di tolleranza per calo tecnico previsto nella misura del +/- 3% del VGM mentre non è più ammessa la tolleranza di +/- 500 kg.
In conformità alla precedente circolare 125 del 2016, abrogata, il processo di pesatura, per essere considerato conforme, dovrà espresso riferimento a:
- Metodo di pesatura utilizzato
- Manutenzione di eventuali dotazioni e attrezzature utilizzate
- Calibrazione delle attrezzature
- Gestione di eventuali discordanze
- Gestione di apparecchiature difettose
- Conservazione dei dati
Relativamente ai soggetti titolari di certificazione AEO già autorizzati al metodo 2, questi potranno proseguire nell’utilizzo di tale metodologia di pesatura purché in possesso delle prescritte certificazioni.
Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi informazione al riguardo.