Spesso gli operatori di trasporto offrono alle imprese una compensazione immediata e integrale dei danni derivanti dal trasporto, tale prassi non deriva da una obbligazione assicurativa ma dalla prassi commerciale adottata da questi soggetti che risponde a logiche di correntezza commerciale.
Tale modus operandi induce le aziende a ritenersi sufficientemente coperte per i danni materiali e diretti alle merci all’affidamento delle stesse al vettore o allo spedizioniere.
Nulla di più sbagliato.
A titolo esemplificativo è bene ricordare come lo spedizioniere non abbia alcun obbligo di rimborsare i danni materiali e diretti quando le merci siano state affidate a terzi (al vettore con cui lo spedizioniere ha sottoscritto un contratto di trasporto).
Nemmeno il vettore, nonostante il suo obbligo di risultato (art. 1678 Codice Civile), risarcirà integralmente i danni materiali e diretti alle merci in quanto le convenzioni di trasporto fissano dei limiti risarcitori per i vettori che risponderanno sino al limite massimo previsto.
Le domande, pertanto, da porsi per rispondere al quesito in oggetto sono due:
- Quanto vale la merce trasportata?
- Quali sono i limiti risarcitori del vettore?
Il valore della merce rapportato al limite risarcitorio applicato dal vettore, pari a 8,33 DSP al Kg lordo di merce trasportata (circa 10 €/kg) in caso di trasporto internazionale regolato dalla Convenzione CMR (Convention Marchandises Routières) e di 1 € al kg lordo per i trasporti stradali nazionali (Art. 10 del decreto legislativo 286/05), costituisce il confine tra la convenienza ad assicurare o meno la merce.
In presenza di un valore della merce superiore al limite risarcitorio vi sarà convenienza ad assicurare la merce.
Il ricorso all’assicurazione non dovrà essere valutato solamente in riferimento alla maggiore quota di risarcimento ottenibile rispetto a quella fissata dalle convenzioni ma anche e soprattutto rispetto alla possibilità di ottenere un riconoscimento del lucro cessante e del danno emergente (perdita commerciale).
Il valore assicurabile delle merci, a differenza delle Convenzioni che prenderanno come riferimento il valore di fattura, potrebbe considerare anche una percentuale di utile sperato consistente nella mancata possibilità, per l’assicurato, di poter conseguire un guadagno derivante dalla vendita delle merci danneggiate o perdute.
Rispetto alle Convenzioni, il valore assicurabile terrà conto anche del costo del trasporto, del premio assicurativo e dell’utile sperato.
Il Codice della Navigazione fissa la quota di utile sperato nella misura del 10 % che potrà però essere anche corrisposto, dall’assicuratore, in misura maggiore.
L’assicurazione trasporti consente, pertanto, di ottenere un rimborso anche dei danni commerciali e quindi perché non valutarne il ricorso?