Nell’obbligazione di trasferimento delle merci in ambito internazionale, le parti, per definirne i reciproci e rispettivi oneri e responsabilità, possono ricorrere agli Incoterms in quanto la loro codificazione, caratterizzata da uniformità interpretativa, è garanzia di stabilità e correttezza nell’aspetto contrattualistico del rapporto mercantile di compravendita. L’attuale e ultima edizione degli Incoterms, quella del 2010, costituita da 11 termini, riesce a esprimere l’intera gamma delle obbligazioni più ricorrenti del venditore o compratore, soddisfacendo con elevata flessibilità tutte le esigenze. Nel caso in cui il termine Incoterms sia l’EXW, le obbligazioni di consegna a carico del venditore si limitano alla messa a disposizione al compratore delle merci, così individuate per l’esportazione, non caricate a bordo del mezzo di trasporto da quest’ultimo predisposto e designato. Il venditore, quindi, si trova a essere estraneo da tutto ciò che concerne la funzione di trasferimento fisico, da non poter nemmeno sapere dove e come la merce venduta sarà inoltrata. Il ricorso, allora, alla modalità di trasporto che genera la citata lettera di vettura CMR (Convention Merchandises Routières) che riguarda la specializzazione logistica più flessibile, quella stradale internazionale appunto, consente una notevole autonomia tra le parti nella gestione anche delle fasi preliminari alla trazione oltre che di quelle successive. Con la merce a terra (come previsto dalla CMR), però, l’autista del mezzo, non essendo, com’è intuibile, in grado di provvedere autonomamente alla caricazione, sposta la stessa obbligazione sul venditore, che così viene effettuata da un soggetto non compatibile con le regole della clausola EXW. Da ciò deriva subito un’incongruenza riguardante l’uso improprio di una norma pattizia, che diventa inderogabile una volta liberamente richiamata in contratto dalle parti in luogo della norma di diritto generale. Ancorché l’obbligazione di caricazione in questa resa rimanga in capo al compratore, il venditore potrà sostituirlo in questa funzione senza incorrere nella violazione di una norma cogente, solo se ne fa espressa menzione sullo stesso contratto di compravendita -in ciò dimostrando l’avvenuto consenso delle parti- attraverso la semplice aggiunta della variante “caricato”. Il termine completo sarà così “EXW caricato”.
Pur nella lodevole e necessaria partecipazione a tale funzione, assunta dal compratore, è inevitabile che per il vettore, e quindi per il contratto di trasporto (1678 CC), il responsabile della caricazione e distribuzione della merce a bordo del camion risulti il venditore, a prescindere dai termine di resa. L’esempio più concreto è dato sempre dalla CMR che all’articolo 17 del capitolo IV sulla Responsabilità del Vettore, precisa che il vettore è responsabile del perimento (perdita o danni) della merce, ma che allo stesso tempo elenca anche i relativi esoneri della sua responsabilità. Più precisamente, la Convenzione così letteralmente si esprime: “Il vettore è responsabile della perdita totale o parziale o dell’avaria che si è verificata nel periodo che va dal momento della presa in carico della merce a quello della riconsegna al destinatario, nonché del ritardo”. Successivamente la Convenzione continua affermando che: “Inoltre il vettore è liberato dalla sua responsabilità quando la perdita o l’avaria deriva da rischi particolari inerenti a uno dei fatti seguenti o a più di uno di essi” precisando poi che tra tali rischi sono compresi la movimentazione, la caricazione, la scaricazione e lo stivaggio della merce da parte del mittente o del destinatario o di persone che operano per loro conto. Da ciò viene messo in luce l’intuibile paradosso secondo cui proprio il soggetto che non dovrebbe assumere, per definizione, alcun rischio (la peculiarità dell’EXW, appunto), lo va invece ad assumere personalmente quando si sostituisce per esigenze operative al compratore e o al di lui vettore. Il venditore, conseguentemente, viene, nella stessa resa, erroneamente citato quale mittente nel campo numero 1 della lettera di vettura, quando invece mittente non è. Va ricordato, infatti, che nella resa EXW, mittente è il compratore che rilascia (lui e non il venditore) la CMR al vettore (articolo 1684 cc). Per finire, va anche fatto cenno al fatto della obiettiva difficoltà del venditore (che pur non essendo mittente del trasporto è comunque esportatore secondo la fiscalità vigente) di entrare in possesso regolarmente della prova dell’avvenuta cessione o esportazione, stante il non facile ottenimento della CMR -vidimata dal compratore al campo 24- a conferma dell’avvenuto ricevimento della merce. E’ chiaro, qui, che il venditore si espone al grave pregiudizio della sua incapacità di vincere la presunzione che la merce non abbia mai attraversato in uscita un valico doganale ovvero non sia mai stata esportata.
Giovanni Natale Schiavon.